Regole per la Compensazione del Credito IVA Annuale

Il credito IVA può essere utilizzato per compensare un debito fiscale, ad esempio un’imposta sui redditi o un’IVA dovuta per un trimestre successivo. La compensazione può essere effettuata in modo “orizzontale”, ossia con altri tributi, o in modo “verticale”, ossia iva con iva.

La compensazione del credito IVA deve rispettare specifiche condizioni legate a determinate soglie di utilizzo: fino a 5.000 euro, la compensazione è libera, mentre per importi superiori è necessaria la presentazione del visto di conformità sulla dichiarazione, e, in ogni caso, il limite massimo di compensazione previsto dalla legge è pari a due milioni di euro.

Il credito dell’IVA deriva dalla circostanza che tutti i titolari di partita IVA, dunque società, ditte individuali e professionisti, devono presentare la dichiarazione dei redditi annuale, che deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 30 aprile in forma autonoma, e, nel caso in cui dalla dichiarazione presentata risulti una eccedenza a credito di IVA, è possibile recuperare tali somme a mezzo di: Compensazione orizzontale, previa verifica di determinate condizioni; Rimborso. I crediti IVA che si possono utilizzare in compensazione possono derivare da: Credito dalla dichiarazione IVA annuale Credito trimestrale, con requisiti per rimborso infrannuale mediante Modello TR. Compensazione del Credito IVA Annuale

Il credito IVA annuale (codice tributo 6099) può essere compensato liberamente con il modello F24 a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Per importi fino a 5.000 euro, il credito può essere utilizzato senza restrizioni, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Se il credito IVA annuale supera i 5.000 euro, la compensazione orizzontale può avvenire solo dopo l’apposizione del visto di conformità iva (come previsto dall’art. 10, comma 7, D.L. n. 78/09) a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (stabilito dall’art. 3, D.L. n. 50/17).

Un’eccezione è fatta per le start-up innovative il cui limite per il visto di conformità sui crediti IVA sale a 50.000 euro, per tutto il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, nonché per le aziende che abbiano ottenuto un punteggio ISA superiore ad 8.

Il visto di conformità, necessario per compensazioni superiori ad €.5.000, attesta l’esecuzione dei controlli indicati dall’articolo 2 del D.M. n. 164/1999, mediante l’indicazione del codice fiscale e la firma del professionista abilitato. Può essere apposto da soggetti abilitati con copertura assicurativa e iscritti in un elenco specifico presso la Direzione Regionale delle Entrate.

È bene ricordare che i crediti IVA residui dei trimestri precedenti e dell’anno precedente possono essere utilizzati in compensazione fino alla presentazione della nuova dichiarazione IVA, dove vengono rigenerati.

L’iva deve essere trasmessa con cadenza trimestrale, infatti le liquidazioni IVA periodiche certificano il credito o il debito IVA maturato nel periodo, in caso di errori od omissioni è sempre possibile procedere ad una modifica, integrazione o correzione compilando il quadro VH della dichiarazione IVA nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Ciò detto, per una corretta compensazione del credito IVA è fondamentale monitorare le compensazioni effettuate per non superare il limite delle compensazioni libere, utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni con F24 ed apporre il visto di conformità se si supera il valore del credito da utilizzare liberamente in compensazione.

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