La Sindaca della città di Roma Capitale ha firmato un’ordinanza secondo cui è vietata la vendita e l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18:00 nei minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato, ad accezione delle enoteche e attività al dettaglio con codice Ateco previsto
Stop alla vendita e asporto di alcolici dopo le 18:00 per minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato: l’ordinanza della Sindaca di Roma
L’aumento dei contagi nella città di Roma Capitale richiede urgente e massima attenzione. E’ per questo motivo che, in vista del weekend, la Sindaca Virginia Raggi ha emesso un’ordinanza che prevede l’impossibilità per minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato di vendere alcolici dopo le ore 18:00. Gli unici a cui la vendita è consentita sono le enoteche e le attività al dettaglio con codice ATECO 47.25.
Le misure di sicurezza introdotte il 2 marzo e queste delle ultime ore firmate a cura della Sindaca di Roma sono rivolte al contenimento della movida nelle zone in cui essa si concentra con maggior frequenza. Tale provvedimento verrà applicato dalle ore 18:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, fino al 6 Aprile.
Ogni inosservanza sarà sanzionata con il pagamento di una multa che va dai 400 ai 1000 euro (sec. l’art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).
“Non possiamo abbassare la guardia di fronte a una situazione epidemiologica che non fa ben sperare. Abbiamo il dovere di mettere in atto ogni misura che prevenga l’aumento dei contagi per la tutela di tutti i cittadini. Abbiamo deciso di vietare la vendita e l’asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket, nelle ore serali, per evitare il rischio di assembramenti e garantire maggiore sicurezza nelle nostre strade. Dobbiamo anche evitare che i minimarket continuino a esercitare una concorrenza sleale nei confronti degli esercizi autorizzati alla vendita” dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.
Ecco gli orari per le altre attività lavorative:
• le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15.
• le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’Ordinanza in questione.
Serafina Di Lascio