Una recente sentenza chiarisce il perimetro della retribuzione ordinaria, distinguendo benefit e voci retributive effettive
Con la sentenza n. 342 del 3 marzo 2025, la Corte d’Appello di Napoli – Sezione Lavoro – torna a occuparsi di un tema tanto tecnico quanto rilevante nel diritto del lavoro: la composizione della retribuzione durante il periodo di ferie, con particolare riferimento all’inclusione dei ticket restaurant. Nel giudizio, avente ad oggetto il ricalcolo della retribuzione dovuta ai lavoratori durante le ferie annuali, la Corte ha affrontato la questione relativa alla natura giuridica dei buoni pasto (c.d. ticket restaurant), escludendone espressamente la computabilità nel trattamento economico sostitutivo delle ferie. La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nella ricostruzione giurisprudenziale dei criteri di determinazione della retribuzione feriale, confermando orientamenti già espressi in sede di legittimità.
Il fatto: richiesta di ricalcolo e voci retributive oggetto di controversia
La causa trae origine dal ricorso presentato da alcuni lavoratori del settore trasporti, che chiedevano la rideterminazione della retribuzione feriale con inclusione di indennità variabili (perequativa, compensativa, di turno, premio di risultato) e dei buoni pasto. Se in primo grado il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto in toto le pretese dei ricorrenti, l’appello promosso dalla società ha condotto a una revisione selettiva della decisione: la Corte territoriale ha riconosciuto solo alcune delle voci, escludendo espressamente i ticket restaurant e, per un vizio formale, il premio di risultato non oggetto di specifica domanda.
La qualificazione giuridica dei buoni pasto
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della natura del ticket restaurant.
Secondo la Corte, i buoni pasto non costituiscono una voce retributiva in senso proprio, bensì un benefit di carattere assistenziale destinato a coprire – in modo forfettario – le spese per la consumazione del pasto durante l’attività lavorativa. La loro erogazione, infatti, è legata all’effettiva prestazione lavorativa secondo determinati orari, ma non alla controprestazione lavorativa in sé, né alla qualifica o alla professionalità del dipendente.
I principi europei e nazionali in materia di ferie retribuite
La sentenza si inserisce coerentemente nel quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, che individua nel diritto alle ferie annuali retribuite un principio fondamentale tutelato:
- dall’art. 36 della Costituzione italiana;
- dall’art. 2109 c.c.;
- dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003;
- dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE;
- e dall’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale deve garantire una continuità reddituale rispetto alla normale retribuzione percepita durante il lavoro. Tuttavia, tale continuità riguarda solo le componenti retributive stabili e strutturalmente connesse alla prestazione, non quelle accessorie o occasionali, che trovano giustificazione in presupposti differenti.
L’interpretazione degli accordi aziendali
Un elemento importante della vicenda riguarda l’interpretazione di un accordo sindacale stipulato in azienda, il quale, secondo la tesi dei lavoratori, avrebbe attribuito ai ticket natura retributiva, in quanto subentrati a una voce di produttività eliminata.
La Corte, tuttavia, ha respinto questa lettura. La sostituzione di una voce retributiva con l’incremento del valore del ticket, in assenza di una espressa qualificazione contrattuale, non è sufficiente a modificare la natura giuridica del buono pasto. In mancanza di una clausola chiara e inequivoca, non è possibile ricondurre il ticket all’ambito della retribuzione feriale.
Rilevanza pratica della sentenza
La pronuncia della Corte d’Appello di Napoli ha un peso significativo, non solo per i soggetti coinvolti nel caso specifico, ma per l’intera platea dei lavoratori dipendenti. In un contesto in cui i ticket restaurant rappresentano una componente diffusa del trattamento economico complessivo, la loro esclusione dalla retribuzione feriale può determinare un impatto economico tangibile, specie nei settori ad alta intensità di lavoro turnato o con forte componente contrattuale integrativa.
Per i datori di lavoro, la sentenza costituisce un chiarimento utile in sede di gestione del costo del lavoro e dei contenziosi legati a ferie, TFR e mensilità aggiuntive. Per i lavoratori, impone una riflessione sul reale significato delle voci presenti in busta paga e sul grado di effettiva stabilità e retributività di ciascun elemento.
Conclusioni
La sentenza n. 342/2025 conferma un principio già delineato dalla Corte di Cassazione: non ogni beneficio legato al rapporto di lavoro può essere considerato retribuzione in senso stretto. I ticket restaurant, salvo diversa previsione contrattuale, restano benefit accessori, non riconducibili alla normale retribuzione utile ai fini delle ferie.
In un panorama contrattuale sempre più articolato, con elementi fissi e variabili che si intrecciano, diventa essenziale per lavoratori e aziende comprendere correttamente il significato giuridico delle singole componenti del pacchetto retributivo.
In questi casi, rivolgersi a professionisti con comprovata esperienza nella gestione delle controversie in materia di retribuzione, benefit e contratti collettivi può offrire un supporto concreto e tempestivo, come nel caso dell’attività svolta da un avvocato del lavoro, che si occupa quotidianamente di queste tematiche in un’ottica di tutela effettiva dei diritti dei lavoratori.