Nel Lazio era stato stabilito l’obbligo di sottoporsi al vaccino antinfluenzale per gli over 65, ma il Tar ha annullato l’ordinanza. Il tema infatti per i giudici, “E’ di competenza statale“. Aveva presentato il ricorso l’associazione Codici lo scorso giugno, attraverso il suo segretario nazionale Ivano Giacomelli.
Il Tar annulla l’ordinanza della Regione Lazio
Il Tar annulla con sentenza l’ordinanza della Regione Lazio, che stabiliva l’obbligo del vaccino antinfluenzale per la categoria degli over 65 anni. Tuttavia, l’associazione dei Codici ha presentato quattro mesi fa il ricorso, che il Tar ha accolto. Secondo i giudici quella della vaccinazione obbligatoria è una tematica riservata alla competenza statale. Inoltre le regioni riguardo all’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, hanno spazio di competenza limitato, che “Riguarda l’organizzazione dei servizi sanitari e l’identificazione degli organi deputati al controllo“.
Nonostante secondo il Tar le motivazioni siano valide e ragionevoli, non spetta alla regione prendere decisioni di questo tipo. Come scritto dal Tar: “Il confine tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia “tutela della salute” e deve dunque essere stabilito dallo Stato“. Rimarca anche il tribunale amministrativo regionale: “La normativa emergenziale Covid non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie“.
E’ necessario percorrere altre strade per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie
Il Tar comprende l’intento della scelta di rendere il vaccino antinfluenzale obbligatorio per gli over 65. Infatti è evidente che la motivazione sia correlata ad “Esigenze organizzative come alleggerire carico e pressione sulle strutture ospedaliere durante il periodo autunnale ed invernale“. In questo caso però, la Regione dovrà seguire altre strade “Per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie. Come il potenziamento delle attività di tracciamento, c.d. tracing, o l’intensificazione dei tamponi, o lo sviluppo della medicina di prossimità“. Nonostante secondo il Tar queste strade alternative siano più sconvenienti nell’ottica del risparmio pubblico, è da escludere la possibilità per la Regione di agire al di fuori della sua area di competenza.
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